L’obbligo dell’effettuazione delle verifiche periodiche ai sensi del D.P.R. 462/01, in capo al datore di lavoro, è sancito oltre che dal citato decreto anche dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 art. 80, 87, 296-7).
In particolare la periodicità delle verifiche è stabilita dallo stesso D.P.R. 462/01:
-
Art.4: “Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.”
-
Art.6 Impianti in luoghi con pericolo di esplosione: “Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni."
Cosa fare nel caso in cui in un unico luogo di lavoro sono presenti alcuni ambienti per i quali è prevista la verifica biennale e altri per i quali è prevista la verifica quinquennale ?
Rigurardo a questa questione, la guida CEI 0-14 consiglia prioritariamente di effettuare la verifica ogni due anni per l'intero impianto, a patto che il locale che prevede la periodicità biennale sia quello a superficie ed attività prevalente.
La suddetta guida consente anche di effettuare le verifiche con periodicità differente (ogni due anni nell'ambiente biennale e ogni cinque anni nell'ambiente quinquennale) ma solo quando “i luoghi e le attività che comportano verifiche biennali sono isolate o compartimentate in maniera che i rischi provenienti da questi ambienti restino confinati in questi luoghi e non si possano estendere agli altri e/ o quando gli ambienti da sottoporre a verifica biennale riguardino soltanto ambienti o attività secondarie o residue".