Le verifiche periodiche sono un obbligo a cui deve ottemperare il datore di lavoro (art. 4 DPR 462/01). I soggetti preposti all’effettuazione di tali verifiche sono esclusivamente gli ORGANISMI ABILITATI dal Ministero dello Sviluppo Economico oltre che l'ASL/ARPA territorialmente competenti.
L'art. 87 del D.Lgs. no 81/08 sanziona il datore di lavoro per la mancata effettuazione delle verifiche periodiche previste per legge dal DPR 462/01 e per la mancanza dei verbali di controllo degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche (sanzione pecuniaria da 500 a 1.800 euro).
In particolare, nel caso di installazioni elettriche in aree con pericolo di esplosione, la mancata effettuazione delle verifiche ai sensi del DPR 462/01 (artt. 6, 7) è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 296-7 D.Lgs. 81/08).
Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza) art. 80, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica ed, in particolare, da quelli derivanti da: contatti elettrici indiretti(b), innesco di esplosioni(d) [comma 1] e predispone le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza [comma 3].
L’inosservanza di tali disposizioni è punita con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
Le verifiche periodiche servono ad accertare che i componenti dell'impianto (in particolare per quanto concerne i sistemi di protezione dai contatti indiretti), mantengano tali livelli di efficacia e di sicurezza.