Il D.P.R. 462/01 ha introdotto maggiori obblighi e responsabilità per il datore di lavoro: Esso stabilisce l’obbligo da parte del datore di lavoro di richiedere la verifica periodica su impianti di terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione (art. 4 comma 1: “Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica”).
Dalla data di pubblicazione su G.U. della Direttiva MAP 11/03/02 i datori di lavoro, sia pubblici che privati, possono rivolgersi anche agli Organismi Abilitati rimanendo responsabili e soggetti a sanzione per la mancata verifica.
Si assiste sostanzialmente all’attribuzione al datore di lavoro della responsabilità in caso di mancata verifica, il quale deve interessarsi della regolare effettuazione dei controlli con la periodicità della legge e non essendo più giustificabile per gli eventuali ritardi imputabili agli Enti pubblici.
Dopo l’esito positivo della verifica, l'Organismo Abilitato rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo e, a richiesta, esibirlo agli organi di vigilanza (art. 4 comma 3: “Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza”)
Il datore di lavoro è anche il titolare del contratto di fornitura dell’energia elettrica per l’impianto elettrico utilizzato dai propri lavoratori subordinati ed ha la responsabilità di mantenere efficiente e sicuro il proprio impianto elettrico ed è conseguentemente soggetto ai dettami del D.P.R. 462/01.
Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza) art. 80, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica ed, in particolare, da quelli derivanti da: contatti elettrici indiretti(b), innesco di esplosioni(d) [comma 1] e predispone le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza [comma 3].
Si riporta di seguito la definizione che di Datore di Lavoro dà il DLgs 81/08 (art.2, comma b):
“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni…, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.”
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