L’obbligo dell’esecuzione delle verifiche è antecedente all’emanazione del D.P.R. 462/01 ed era precedentemente sancito dal D.P.R. 547 del 1955.
Messa in servizio
Prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 462/01, la messa in esercizio degli impianti era effettuata tramite una verifica iniziale a carico del datore di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro doveva inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, la domanda di omologazione degli impianti unitamente all’invio di alcuni modelli all’ASL/ISPESL (Modelli A,B,C).
Dopodiché il datore di lavoro poteva mettere in servizio gli impianti, senza attendere l’omologazione da parte dell’ISPESL o dell’ASL/ARPA (a seconda degli ambiti di competenza) e non aveva responsabilità per eventuali ritardi causati dalla carenza di personale degli enti preposti ai controlli.
Verifiche periodiche
Le verifiche periodiche biennali erano effettuate dall’ASL/ARPA per tutti e tre i tipi di impianto.
Si riportano di seguito gli articoli del D.P.R. n 547 del 27 aprile 1955 che regolavano l’attività di verifiche:
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art. 40: “Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza “;
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art. 328:“ Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne la stato di efficienza. Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche …….. devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni “;
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art. 336: “ Le installazioni elettriche previste dagli articoli 330 e 332 (antideflagranti) devono essere sottoposte a verifica almeno una volta ogni due anni.
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